La crisi al tempo delle banche e dei “Draghi”
1. Sono vietati∗ la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione
creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri
(in appresso denominate “banche centrali nazionali”), a istituzioni, organi od organismi dell’Unione,
alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di
diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l’acquisto diretto presso di essi
di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che,
nel contesto dell’offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche
centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 124
(ex articolo 102 del TCE)
È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni, agli
organi o agli organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti
pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso
privilegiato alle istituzioni finanziarie.
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